di Giada Iovino
Il caso: la compagnia assicuratrice
proponeva ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art.
1227 I comma c.c., in quanto la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistesse, in
capo a detto istituto, un concorso di colpa per avere lo stesso spedito, a
mezzo di posta ordinaria e quindi senza alcuna minima cautela, un assegno non
trasferibile. Tale condotta infatti, a dire della Corte d’Appello, avrebbe
costituito una concausa all’evento dannoso, che nel caso in oggetto era stato
identificato come il trafugamento del titolo e il suo successivo pagamento a
soggetto non legittimato. La Corte ha quindi proceduto con la disamina
dell’art. 1227 comma c.c., con particolare riferimento al nesso di causalità
tra la condotta imprudente del danneggiato e l’evento cagionato, nonché le diverse
modalità di spedizione del titolo, stante la giurisprudenza difforme sul punto.
Ai sensi dell’art. 1227 c.c., il concorso del danneggiato nella causazione o
nell’aggravamento del danno sussiste solo quando la condotta del medesimo,
successiva o antecedente all’evento dannoso, sia stata colposa, ossia non sia
stata conforme a precetti legali, patti contrattuali o a regole di comune
prudenza. Nel caso di specie la Corte si è domandata se la spedizione di un
assegno per mezzo posta, sia ordinaria che con raccomandata, possa considerarsi
una condotta difforme rispetto a quella prescritta all’interno del regolamento
postale ovvero alle regole di comune prudenza, le quali impongono particolari
cautele anche per il mittente. Per quanto concerne le regole del servizio
postale, la Corte ha ribadito che le stesse attengono solamente ai rapporti che
intercorrono tra l’ente mittente e i suoi utenti e, pertanto, non incidono sui
rapporti esterni. Non di meno, l’assegno non trasferibile non rientra nel divieto
di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate, in quanto lo
stesso non può essere equiparato “ne agli
oggetti preziosi, né al denaro, né alle carte di valore esigibili al portatore”
(Cass. 30.3.2010 n. 7618). Con riferimento invece alla regole di comune
prudenza, la Corte, dopo aver sottolineato la possibilità di adottare modalità
di pagamento più sicure rispetto alla spedizione, quale il bonifico bancario, ha
richiamato sul punto una precedente pronuncia, riaffermando che: “quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso
l’adozione da parte dello stesso danneggiato della cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l’efficienza causale del suo comportamento imprudente”(Cass. 1.2.2018 n. 2483).
Infine, ritenendo che la suddetta questione di diritto fosse di particolare
importanza e visto la giurisprudenza difforme sul punto, la Corte ha rimesso la
causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e,
pertanto, ora rimane solo la trepida attesa di nuovi sviluppi.