{"id":7814,"date":"2020-05-16T22:14:37","date_gmt":"2020-05-16T20:14:37","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=7814"},"modified":"2020-05-16T22:14:37","modified_gmt":"2020-05-16T20:14:37","slug":"la-dimensione-del-diritto-alloblio-allinterno-degli-archivi-informatici-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/la-dimensione-del-diritto-alloblio-allinterno-degli-archivi-informatici-2\/","title":{"rendered":"La dimensione del diritto all\u2019oblio all\u2019interno degli archivi informatici"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>di Giada Iovino<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la recente ordinanza del 27.03.2020 n. 7559, la Corte di Cassazione ha posto l\u2019attenzione sulla dimensione assunta dal diritto all\u2019oblio, quale \u201c<em>diritto ad essere rappresentato con la propria identit\u00e0 ed a non vedere quindi travisato o alterato all\u2019esterno il proprio patrimonio intellettuale, etico, ideologico, professionale<\/em>\u201d, all\u2019interno del mondo digitale, unitamente alla permanente disponibilit\u00e0 ed accessibilit\u00e0, anche in astratto, di una notizia passata inserita negli archivi online di testate giornalistiche, nonch\u00e9 la possibile conseguente \u201c<em>distorsione dell\u2019immagine del soggetto, costruita col tempo dopo la vicenda ormai dimenticata, provocata dalla riemersione della notizia<\/em>\u201d. Le Sezioni Unite avevano gi\u00e0 affermato la necessit\u00e0 di un corretto bilanciamento tra il diritto all\u2019oblio e il diritto di diffondere nuovamente una notizia passata (la c.d. rievocazione storiografica), nel caso in cui si fosse ravvisato \u201c<em>un interesse concreto ed attuale<\/em>\u201d della collettivit\u00e0 a conoscere nuovamente la notizia sia per ragioni di notoriet\u00e0, sia per il ruolo pubblico rivestito dal soggetto protagonista (Cass. SU, 22.07.2019 n. 19681). Orbene, nel caso di specie la Corte si \u00e8 chiesta <em>in primis<\/em> se il diritto all\u2019oblio possa ritenersi tutelato quando una notizia si trovi all\u2019interno di un archivio online con una funzione documentaristica e conservativa (e non quale, invece, perdurante attualit\u00e0 del dato oggetto del diritto cronaca) ed <em>in secundis<\/em> se, a causa della maggiore facilit\u00e0 con cui \u00e8 possibile accedere a questa tipologia di archivio, detta notizia possa ritenersi maggiormente lesiva del trattamento del dato. Posto che nel caso di cui si tratta il protagonista era un importante imprenditore operante su scala nazionale, la \u00a0Corte ha affermato che &#8220;<em>nel bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste e permane l&#8217;interesse della collettivit\u00e0, ed in particolare del mondo economico, di &#8220;fare memoria&#8221; di vicende rilevanti per un soggetto che si presenta come primario centro di imputazione di interessi economici rilevanti per la collettivit\u00e0<\/em>&#8220;, ricordando che \u201c<em>proprio \u00a0tra tutti i dati personali, quelli interessanti l&#8217;attivit\u00e0 economica esercitata<\/em> <em>offrono la maggior resilienza all&#8217;azione di compressione esercitabile a tutela della riservatezza dei soggetti cui i dati pertengono<\/em>\u201d. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la deindicizzazione operata dalla societ\u00e0, unitamente allo spontaneo aggiornamento dell\u2019articolo oggetto della controversia, sia stata una misura di protezione del singolo \u201c<em>ponderata ed efficace<\/em>\u201d, nonch\u00e9 una soluzione idonea a bilanciare\u00a0 \u201c<em>i contrapposti interessi in gioco, conservandosi il dato pubblicato, ma rendendolo accessibile non pi\u00f9 tramite gli usuali motori di ricerca, bens\u00ec, esclusivamente, dall&#8217;archivio storico ed al contempo garantendo la totale sovrapponibilit\u00e0, altrimenti irrimediabilmente compromessa, fra l&#8217;archivio cartaceo e quello informatico del medesimo quotidiano, nonch\u00e8 il diritto della collettivit\u00e0 a poter ricostruire le vicende che avevano riguardato di detto imprenditore<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giada Iovino Con la recente ordinanza del 27.03.2020 n. 7559, la Corte di Cassazione ha posto l\u2019attenzione sulla dimensione assunta dal diritto all\u2019oblio, quale \u201cdiritto ad essere rappresentato con la propria identit\u00e0 ed a non vedere quindi travisato o alterato all\u2019esterno il proprio patrimonio intellettuale, etico, ideologico, professionale\u201d, all\u2019interno del mondo digitale, unitamente alla [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":114,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,52,61],"tags":[],"class_list":["post-7814","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-news-homepage","category-newsletter"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7814"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7814\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7814"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7814"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}