{"id":7706,"date":"2020-03-17T20:17:38","date_gmt":"2020-03-17T19:17:38","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=7706"},"modified":"2020-03-17T20:17:38","modified_gmt":"2020-03-17T19:17:38","slug":"puo-ravvisarsi-il-concorso-di-colpa-del-danneggiato-per-aver-lo-stesso-spedito-con-posta-ordinaria-dei-titoli-successivamente-trafugati-e-incassati-illegittimamente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/puo-ravvisarsi-il-concorso-di-colpa-del-danneggiato-per-aver-lo-stesso-spedito-con-posta-ordinaria-dei-titoli-successivamente-trafugati-e-incassati-illegittimamente\/","title":{"rendered":"Puo\u2019 ravvisarsi il concorso di colpa del danneggiato per aver lo stesso spedito con posta ordinaria dei titoli successivamente trafugati e incassati illegittimamente?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>di\nGiada Iovino<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il caso: la compagnia assicuratrice\nproponeva ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell\u2019art.\n1227 I comma c.c., in quanto la Corte d\u2019Appello aveva ritenuto sussistesse, in\ncapo a detto istituto, un concorso di colpa per avere lo stesso spedito, a\nmezzo di posta ordinaria e quindi senza alcuna minima cautela, un assegno non\ntrasferibile. Tale condotta infatti, a dire della Corte d\u2019Appello, avrebbe\ncostituito una concausa all\u2019evento dannoso, che nel caso in oggetto era stato\nidentificato come il trafugamento del titolo e il suo successivo pagamento a\nsoggetto non legittimato. La Corte ha quindi proceduto con la disamina\ndell\u2019art. 1227 comma c.c., con particolare riferimento al nesso di causalit\u00e0\ntra la condotta imprudente del danneggiato e l\u2019evento cagionato, nonch\u00e9 le diverse\nmodalit\u00e0 di spedizione del titolo, stante la giurisprudenza difforme sul punto.\nAi sensi dell\u2019art. 1227 c.c., il concorso del danneggiato nella causazione o\nnell\u2019aggravamento del danno sussiste solo quando la condotta del medesimo,\nsuccessiva o antecedente all\u2019evento dannoso, sia stata colposa, ossia non sia\nstata conforme a precetti legali, patti contrattuali o a regole di comune\nprudenza. Nel caso di specie la Corte si \u00e8 domandata se la spedizione di un\nassegno per mezzo posta, sia ordinaria che con raccomandata, possa considerarsi\nuna condotta difforme rispetto a quella prescritta all\u2019interno del regolamento\npostale ovvero alle regole di comune prudenza, le quali impongono particolari\ncautele anche per il mittente. Per quanto concerne le regole del servizio\npostale, la Corte ha ribadito che le stesse attengono solamente ai rapporti che\nintercorrono tra l\u2019ente mittente e i suoi utenti e, pertanto, non incidono sui\nrapporti esterni. Non di meno, l\u2019assegno non trasferibile non rientra nel divieto\ndi includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate, in quanto lo\nstesso non pu\u00f2 essere equiparato \u201c<em>ne agli\noggetti preziosi, n\u00e9 al denaro, n\u00e9 alle carte di valore esigibili al portatore<\/em>\u201d\n(Cass. 30.3.2010 n. 7618). Con riferimento invece alla regole di comune\nprudenza, la Corte, dopo aver sottolineato la possibilit\u00e0 di adottare modalit\u00e0\ndi pagamento pi\u00f9 sicure rispetto alla spedizione, quale il bonifico bancario, ha\nrichiamato sul punto una precedente pronuncia, riaffermando che: \u201c<em>quanto pi\u00f9 la situazione di possibile danno\n\u00e8 suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso\nl\u2019adozione da parte dello stesso danneggiato della cautele normalmente attese e\nprevedibili in rapporto alle circostanze, tanto pi\u00f9 incidente deve considerarsi\nl\u2019efficienza causale del suo comportamento imprudente\u201d<\/em>(Cass. 1.2.2018 n. 2483).<br>\nInfine, ritenendo che la suddetta questione di diritto fosse di particolare\nimportanza e visto la giurisprudenza difforme sul punto, la Corte ha rimesso la\ncausa al Primo Presidente per l\u2019eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e,\npertanto, ora rimane solo la trepida attesa di nuovi sviluppi. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giada Iovino Il caso: la compagnia assicuratrice proponeva ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 1227 I comma c.c., in quanto la Corte d\u2019Appello aveva ritenuto sussistesse, in capo a detto istituto, un concorso di colpa per avere lo stesso spedito, a mezzo di posta ordinaria e quindi senza alcuna minima cautela, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6285,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,61],"tags":[],"class_list":["post-7706","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-newsletter"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7706"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7706\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}