{"id":7702,"date":"2020-03-17T20:01:52","date_gmt":"2020-03-17T19:01:52","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=7702"},"modified":"2020-03-17T20:01:52","modified_gmt":"2020-03-17T19:01:52","slug":"negoziazione-assistita-accordo-per-il-trasferimento-dellimmobile-serve-il-notaio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/negoziazione-assistita-accordo-per-il-trasferimento-dellimmobile-serve-il-notaio\/","title":{"rendered":"Negoziazione Assistita: accordo per il trasferimento dell&#8217;immobile, serve il notaio."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>di Eleonora\nBruno<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la Sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha\nchiarito che, nel caso in cui l\u2019accordo di separazione preveda il trasferimento\ndi un immobile, per la trascrizione del trasferimento occorre l\u2019autentica di un\npubblico ufficiale, poich\u00e9 gli avvocati delle parti sono privi del potere di\ncertificare le firme. In tale ipotesi, quindi, l\u2019atto dovr\u00e0 essere autenticato\nda un notaio. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione in esame trae origine dalla mancata autentica delle\nsottoscrizioni dei due coniugi, in calce al verbale dell&#8217;accordo di separazione\nconcluso ai sensi del D.L. n. 132\/2014 convertito in L. n. 162\/2014: in tale\natto le parti avevano previsto il trasferimento in favore della moglie, della\npropriet\u00e0 della quota di met\u00e0 dell&#8217;immobile adibito a casa coniugale, dietro\npagamento di un corrispettivo. Tale scrittura veniva sottoscritta dagli stessi\ne la loro firma veniva autenticata dai rispettivi avvocati. L&#8217;atto veniva\naltres\u00ec sottoscritto dal notaio che procedeva con la lettura alle parti della\nscrittura, apponeva l&#8217;orario di sottoscrizione, tuttavia non inseriva il numero\ndi repertorio n\u00e9 il numero di raccolta. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Successivamente, in sede di trascrizione, il conservatore rifiutava di\ntrascrivere il verbale di accordo: seguiva un accertamento da parte del consiglio\nnotarile, che riteneva il Notaio responsabile per non aver adempiuto alle\nindicazioni previste per l&#8217;autentica dalla L. n. 162\/2014. Nello specifico al\nmedesimo veniva contestato di aver effettuato un\u2019autentica del verbale dell\u2019accordo\ndi separazione senza rispettare le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 72 Legge notarile e\nsenza procedere all&#8217;iscrizione a repertorio, alla conservazione dell&#8217;atto a\nraccolta, quindi senza eseguire la trascrizione, visto che tale incombente era\nstato espressamente posto a carico di uno dei coniugi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avverso tale provvedimento il notaio proponeva reclamo che, per\u00f2, veniva\nrigettato, ritenendo la Corte Territoriale che il professionista avesse\nautenticato il verbale recante l\u2019accordo di separazione consensuale in maniera\ndifforme da quanto previsto dagli artt. 2703 c.c., 72 Legge notarile e 2657\nc.c., ai fini della trascrizione. In particolare la Corte d\u2019appello accertava\nche l\u2019atto di trasferimento immobiliare impone l\u2019autentica di cui all\u2019art. 72\nLegge notarile, per il controllo di legalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il notaio impugnava tale ordinanza innanzi la Suprema Corte che, per\u00f2,\nrespingeva il ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Cassazione, il D.L. n. 132\/2014, convertito in L. 162\/2014,\nha introdotto il procedimento di negoziazione assistita e, in particolare,\nl\u2019art. 5 prevede che l&#8217;accordo che compone la controversia, sia sottoscritto\nsia dalle parti che dagli avvocati che le assistono. Il comma 3 di tale\narticolo sancisce, poi, che, quando le parti, con l&#8217;accordo, concludono atti\nsoggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso \u00e8\nnecessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo, venga\nautenticata da un pubblico ufficiale autorizzato a fare ci\u00f2. Nel disciplinare i\npoteri certificativi dell&#8217;avvocato in tale ambito, il legislatore ha rinviato a\nquanto previsto dall&#8217;art. 5: in caso di trasferimenti immobiliari, ai fini\ndella trascrizione dell&#8217;accordo, occorre che la sottoscrizione del verbale sia\nautenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato, non essendo\nriconosciuto un simile potere certificativo agli avvocati che assistono le\nparti. Ci\u00f2 si evince anche dal disposto dell&#8217;art. 2657, I comma, c.c. secondo\ncui &#8220;<em>la trascrizione non si pu\u00f2 eseguire se non in forza di sentenza,\ndi atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o\naccertata giudizialmente<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In conclusione, quando nell&#8217;accordo \u00e8 compreso un contratto o un atto\nsoggetto a trascrizione, \u00e8 necessaria l&#8217;autenticazione del processo verbale di\naccordo da parte di un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Eleonora Bruno Con la Sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui l\u2019accordo di separazione preveda il trasferimento di un immobile, per la trascrizione del trasferimento occorre l\u2019autentica di un pubblico ufficiale, poich\u00e9 gli avvocati delle parti sono privi del potere di certificare le [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4737,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,61],"tags":[],"class_list":["post-7702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-newsletter"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7702\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}