{"id":7694,"date":"2020-03-17T19:44:20","date_gmt":"2020-03-17T18:44:20","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=7694"},"modified":"2020-03-17T19:44:20","modified_gmt":"2020-03-17T18:44:20","slug":"risvolti-pratici-sulla-dichiarazione-di-esecutorieta-ex-art-647-c-p-c-con-particolare-riferimento-ai-decreti-provvisoriamente-esecutivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/risvolti-pratici-sulla-dichiarazione-di-esecutorieta-ex-art-647-c-p-c-con-particolare-riferimento-ai-decreti-provvisoriamente-esecutivi\/","title":{"rendered":"Risvolti pratici sulla dichiarazione di esecutoriet\u00e0 ex art. 647 c.p.c. con particolare riferimento ai decreti provvisoriamente esecutivi"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>di Emanuele Terzi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ha suscitato opinioni discordanti in passato e attualmente causa ancora qualche diverbio tra la dottrina e la giurisprudenza di merito, la questione se l\u2019istanza per la richiesta di definitiva esecutoriet\u00e0 <em>ex<\/em> art. 647 c.p.c. sia da richiedersi anche per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o se, ancora meglio, il decreto provvisoriamente esecutivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale gi\u00e0 col decorso del termine di quaranta giorni concessi all\u2019ingiunto per proporre opposizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dottrina e giurisprudenza, a seguito della sentenza della Cassazione Civile n. 6085\/2004, rispondono negativamente alla questione in virt\u00f9 del fatto che la provvisoria esecutivit\u00e0 del decreto ingiuntivo concessa ai sensi degli artt. 642 e 648 c.p.c. ha la sola utilit\u00e0 di consentire al creditore di agire immediatamente per vie esecutive, tanto \u00e8 vero che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo pu\u00f2 essere opposto nel termine di quaranta giorni, denotando in esso un\u2019incapacit\u00e0 allo stato di provare il diritto sostanziale di credito che ne sta alla base. La invocata pronuncia fa chiarezza sancendo l\u2019irrinunciabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 di controllo del Giudice nel procedimento monitorio circa la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, circostanza posta a garanzia del fondamentale diritto di difesa; a tale attivit\u00e0 non pu\u00f2 surrogarsi il cancelliere con l\u2019attivit\u00e0 di verifica <em>ex <\/em>art. 124 disp. att. c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da ci\u00f2 si ricava che l\u2019inutile decorso del termine di quaranta giorni per l\u2019opposizione non conferisce al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo la definitiva esecutoriet\u00e0, nemmeno rileva un eventuale certificato di non opposizione rilasciato dalla cancelleria; in sostanza non viene riconosciuta dalla giurisprudenza l\u2019efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo senza un provvedimento del Giudice ai sensi dell\u2019art. 647 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;N<em>ulla questio<\/em> con riferimento al decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, che per essere attivato in qualsiasi sede richiede di essere prima notificato e poi dichiarato esecutivo ai sensi del 647 c.p.c.: problemi invece sorgono con riferimento al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il problema principale nasce in sede fallimentare dove \u00e8 necessario che il titolo sia passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento affinch\u00e9 sia garantita una corretta insinuazione allo stato passivo; il decreto ingiuntivo non provvisto di dichiarazione di esecutoriet\u00e0 ex art. 647 c.p.c. anteriore alla data di fallimento non gode di tale efficacia, \u201c<em>con la conseguente inopponibilit\u00e0 alla massa se non dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento<\/em> (Cass. 6918\/2005; 9346\/1997)\u201d (Cass. n. 6198\/2009). Il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo potrebbe quindi trovarsi nella paradossale situazione di non essere ammesso al passivo del fallimento del debitore sulla base del decreto ingiuntivo (ma eventualmente sulla base di altri documenti giustificanti il credito quali fatture ecc.) con conseguente non riconoscimento di spese e compensi liquidati nel decreto, ma di aver invece gi\u00e0 iniziato un\u2019eventuale azione esecutiva, o \u2013 ed \u00e8 qui dove si vuole arrivare \u2013 di aver anche iscritto ipoteca sui beni del debitore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fulcro della questione \u00e8 che i decreti sprovvisti della dichiarazione di definitiva esecutoriet\u00e0 ex art. 647 c.p.c. non sono opponibili al fallimento; questa non opponibilit\u00e0 travolge anche l\u2019eventuale ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili del debitore in virt\u00f9 di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Cos\u00ec la Cass. n. 22549\/2010 la quale argomenta che poich\u00e9 il decreto ingiuntivo \u00e8 inefficace nei confronti della massa, \u00e8 inefficace anche l\u2019ipoteca giudiziale iscritta, in quanto il titolo provvisorio che giustifica l\u2019iscrizione non \u00e8 pi\u00f9 suscettibile di divenire definitivo nei confronti della massa stessa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Emanuele Terzi Ha suscitato opinioni discordanti in passato e attualmente causa ancora qualche diverbio tra la dottrina e la giurisprudenza di merito, la questione se l\u2019istanza per la richiesta di definitiva esecutoriet\u00e0 ex art. 647 c.p.c. sia da richiedersi anche per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o se, ancora meglio, il decreto provvisoriamente esecutivo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6996,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,61],"tags":[],"class_list":["post-7694","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-newsletter"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}