{"id":6992,"date":"2019-07-19T00:32:14","date_gmt":"2019-07-18T22:32:14","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=6992"},"modified":"2019-07-19T00:32:14","modified_gmt":"2019-07-18T22:32:14","slug":"processo-civile-telematico-via-libera-della-consulta-alla-notifica-dopo-le-21","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/processo-civile-telematico-via-libera-della-consulta-alla-notifica-dopo-le-21\/","title":{"rendered":"Processo civile telematico: via libera della Consulta alla notifica dopo le 21"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>di Nunzia Pirro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 la Consulta ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 16-septies del DL n. 179\/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalit\u00e0 telematiche, la cui ricevuta di accettazione \u00e8 generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzich\u00e9 al momento di generazione della predetta ricevuta. Ebbene, la pronuncia della Corte Costituzionale giunge finalmente a risolvere una delle annose questioni giuridiche che attanaglia il processo civile telematico. La vicenda trae origine da un giudizio davanti alla Corte d&#8217;Appello di Milano, dove la societ\u00e0 appellata eccepiva l&#8217;inammissibilit\u00e0 dell&#8217;impugnazione, in quanto notificata a mezzo PEC l&#8217;ultimo giorno utile per tale incombenza di rito. Il messaggio riportava come orario di invio alla societ\u00e0 le 21:04, la ricevuta di accettazione le 21:05:29, quella di consegna le 21:05:32. Poich\u00e9 la notifica era avvenuta dopo le ore 21 dell&#8217;ultimo giorno utile, di fatto si sarebbe perfezionata alle 7 di quello successivo, determinando dunque la tardivit\u00e0 dell\u2019impugnazione. La Corte d&#8217;Appello per\u00f2, sul punto, sollevava la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 16-<em>septies<\/em> del D.l. n. 179\/2012 il quale prevede che \u201c<em>la disposizione dell\u2019art. 147 c.p.c.<\/em> [secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21] <em>si applica anche alle notificazioni eseguite con modalit\u00e0 telematiche. Quando \u00e8 eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo<\/em>\u201d, poich\u00e9 violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Da qui la pronuncia della Corte Costituzionale, secondo la quale la questione sollevata dalla Corte d\u2019Appello risulta fondata alla luce del fatto che l\u2019art. 16-<em>septies<\/em> del D.l. n. 179\/2012 considererebbe irragionevolmente uguali due situazioni diverse, quali il domicilio &#8220;fisico&#8221; e il domicilio &#8220;digitale\u201d. Infatti, per le sue intrinseche caratteristiche, l\u2019indirizzo PEC dal quale l\u2019avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non pu\u00f2 essere suscettibile degli stessi utilizzi lesivi dell\u2019inviolabilit\u00e0 del domicilio, diritto costituzionalmente garantito, o dell&#8217;interesse al riposo e alla tranquillit\u00e0, cui invece risulta essere suscettibile il domicilio fisico della parte. Infatti se l\u2019obiettivo della norma \u00e8 quello di tutelare il diritto al riposo del destinatario nella fascia dalle ore 21 alle ore 24, nello stesso momento si determinerebbe per il notificante una violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza <em>ex<\/em> art. 3 Cost come degli artt. 24 e 111 Cost., per il <em>vulnus<\/em> che ne deriverebbe al diritto di difesa del notificante il quale si troverebbe a non poter sfruttare appieno il termine giornaliero dell\u2019ultimo giorno utile per la notifica (termine che l&#8217;art. 155 c.p.c. computa \u00ab<em>a giorni<\/em>\u00bb e che, nel caso di impugnazione, scadrebbe, appunto, allo spirare della mezzanotte dell&#8217;ultimo giorno). La norma denunciata \u00e8, per di pi\u00f9, intrinsecamente irrazionale, tanto che, invece, lo stesso legislatore, proprio in riferimento alla tempestivit\u00e0 del termine di deposito telematico, ambito confinante con la disciplina delle notifiche a mezzo PEC, ha previsto nel comma 7 dell&#8217;art. 16-bis del D.l. n. 179\/2012 che il \u201c<em>deposito \u00e8 tempestivamente eseguito <\/em><em>quando la ricevuta di avvenuta consegna \u00e8 generata entro la fine del giorno di scadenza<\/em><em> e si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile<\/em>\u201d.&nbsp;<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Nunzia Pirro Con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 la Consulta ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 16-septies del DL n. 179\/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalit\u00e0 telematiche, la cui ricevuta di accettazione \u00e8 generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6993,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,52,61],"tags":[],"class_list":["post-6992","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-news-homepage","category-newsletter"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6992","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6992"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6992\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6992"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6992"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}