{"id":6584,"date":"2019-04-30T18:00:09","date_gmt":"2019-04-30T16:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=6584"},"modified":"2019-04-30T18:00:09","modified_gmt":"2019-04-30T16:00:09","slug":"chiarimenti-in-materia-di-colpa-medica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/chiarimenti-in-materia-di-colpa-medica\/","title":{"rendered":"Chiarimenti in materia di colpa medica"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">di <em>Eleonora Bruno<\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Argomento molto dibattuto e trattato quello della colpa medica che, dopo l\u2019entrata in vigore (di aprile 2017) del Decreto Gelli \u2013 Bianco, ha capovolto l\u2019impostazione precedente in materia di responsabilit\u00e0 contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria e del medico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, tema centrale della colpa medica \u00e8 quello del nesso causale: per giurisprudenza costante, si configura il nesso causale tra l\u2019omissione del medico ed il pregiudizio del paziente, se l\u2019azione corretta avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilit\u00e0 di evitare il danno.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la recente Sentenza n. 8461\/2019, la Corte di Cassazione ha precisato che \u00e8 configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l\u2019opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilit\u00e0 di evitare il danno verificatosi. Il giudice dovr\u00e0, dunque, applicare la regola della preponderanza dell\u2019evidenza o del \u201c<em>pi\u00f9 probabile che non<\/em>\u201d al nesso di causalit\u00e0 fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alla base di tale decisione, vi \u00e8 la domanda dei figli di una donna deceduta in corso di causa, che hanno richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti <em>iure proprio<\/em> e <em>iure hereditatis<\/em>, a causa della malattia e del successivo decesso della madre. Il ricorso era essenzialmente incentrato sulla ritardata diagnosi di un carcinoma mammario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In primo grado la richiesta veniva respinta, per essere poi riformata parzialmente in appello e riformata in cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte d\u2019appello, infatti, considerava che, anche in caso di diagnosi tempestiva e stante la natura delle patologie, la signora avrebbe potuto godere solamente di due anni di vita in pi\u00f9 (una decisione, tra l\u2019altro, contrastante con gli accertamenti peritali che indicavano un margine di sopravvivenza pi\u00f9 lungo). Altro profilo di criticit\u00e0 rilevato dalla Cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli Ermellini, infatti, hanno precisato che la decisione del giudice dev\u2019essere fondata sull\u2019accertamento tecnico valutato nel suo complesso, tenendo conto anche dei chiarimenti integrativi prestati sui rilievi dei consulenti di parte posto che, il caso contrario, comporterebbe un vizio della sentenza consistente nell\u2019omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che \u00e8 stato oggetto di discussione tra le parti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In conclusione, i giudici di legittimit\u00e0, richiamando i principi che governano il nesso causale nella responsabilit\u00e0 civile, ribadiscono la necessit\u00e0 di utilizzare un criterio probabilistico per valutare se l\u2019opera del medico, se correttamente e tempestivamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilit\u00e0 di evitare il danno poi verificatosi. Inoltre, chiariscono che anticipare il decesso di una persona gi\u00e0 destinata a morire perch\u00e9 affetta da una patologia, costituisce comunque una condotta legata da nesso di causalit\u00e0 rispetto all\u2019evento morte e obbliga chi l\u2019ha tenuta al risarcimento del danno.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Eleonora Bruno&nbsp; Argomento molto dibattuto e trattato quello della colpa medica che, dopo l\u2019entrata in vigore (di aprile 2017) del Decreto Gelli \u2013 Bianco, ha capovolto l\u2019impostazione precedente in materia di responsabilit\u00e0 contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria e del medico. 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