{"id":6406,"date":"2019-02-07T16:23:26","date_gmt":"2019-02-07T15:23:26","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=6406"},"modified":"2019-02-07T16:23:26","modified_gmt":"2019-02-07T15:23:26","slug":"la-terza-via-della-corte-di-cassazione-in-tema-di-assegno-divorzile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/la-terza-via-della-corte-di-cassazione-in-tema-di-assegno-divorzile\/","title":{"rendered":"La terza via della Corte di Cassazione, in tema di assegno divorzile"},"content":{"rendered":"<p><i>di Tina Caforio<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n<p>Ai pi\u00f9 l\u2019intervento delle Sezioni Unite in materia (dell\u201911\/07\/2018, n.18287) pu\u00f2 essere parso come un ritorno al passato, quasi necessario e gridato a gran voce, dopo l\u2019eco suscitato dalla sentenza pronunciata (sempre dalla Corte di Cassazione) nel maggio 2017 (n. 11504) i cui principi non sempre i Tribunali di merito hanno mostrato di voler condividere.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>L\u2019interesse sociale per un nuovo corso dei giudizi in materia divorzile \u00e8 sempre stato particolarmente alto, a ci\u00f2 si aggiungeva l\u2019incertezza delle aspettative sui diritti conseguenti la fine di un matrimonio, magari durato un ventennio.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione \u00e8 intervenuta, quindi, per dirimere alcuni contrasti.<\/p>\n<p>Per anni la valutazione in merito al riconoscimento di un assegno divorzile era rimesso ad un accertamento giudiziale bifasico: il giudice era chiamato a valutare, <i>in primis,<\/i> l&#8217;inadeguatezza dei mezzi del coniuge pi\u00f9 debole, anche in riferimento al pregresso tenore di vita goduto in passato e di una possibile, futura, autosufficienza economica. All\u2019esito di questo accertamento e terminata positivamente questa prima indagine, il giudice era chiamato a determinare l\u2019 importo dell&#8217;assegno divorzile. Ebbene, la portata fondamentale dell\u2019ultimo intervento <b>delle Sezioni unite<\/b> consiste proprio nell\u2019aver scelto di allontanarsi da tale rigida impostazione, considerata contrastante con la stessa lettera della norma (vale a dire l\u2019articolo 5 L. 898\/1970 sul divorzio) che, piuttosto di invocare la valutare della sola condizione economica del richiedente l\u2019assegno, richiedeva di valutare le condizioni di entrambi i coniugi, comparandole.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Ma, spingendosi ancora oltre, la Corte ha mostrato di volersi discostare dai capisaldi, sociologici pi\u00f9 che normativi, del <i>tenore di vita<\/i> e della <i>autosufficienza economica<\/i> del coniuge richiedente, motivando tale esigenza di superare un appiattimento di valutazione, operato per oltre 30 anni, che si mostrava in contrasto con la norma e con lo stesso quadro costituzionale.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Quindi, fino a che punto \u00e8 legittimo spingere il cambiamento e quando ci si pu\u00f2 attendere il diritto ad un assegno divorzile?<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Ebbene la Corte riflette sulla circostanza che <i>lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalit\u00e0 di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s&#8217;inserisce la fase di vita post matrimoniale.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n<p>In altri termini, tradotta in linguaggio corrente, la Corte di Cassazione indica che \u00e8 doveroso tenere in considerazione i <i>sacrifici <\/i>e l\u2019apporto del coniuge operati nell\u2019interesse della famiglia durante la vita matrimoniale, riconoscendo che tali<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>sacrifici vadano \u201ccompensati\u201d mediante un contributo di natura economica.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Viene alla luce, quindi, il <i>principio di solidariet\u00e0 <\/i>che dovr\u00e0 seguire il rapporto cessato di matrimonio e dovr\u00e0 tenere conto della ripartizione dei ruoli che i coniugi hanno avuto nel corso della vita insieme.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Se si accerta una <b>disparit\u00e0 rilevante<\/b> nella condizione patrimoniale dei coniugi, riconducibile alle scelte <i>di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell\u2019assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, <\/i>allora occorre riconoscere fondata la richiesta di assegno divorzile.<\/p>\n<p>Cos\u00ec facendo si giunge ad accertare la sussistenza di un diritto che pu\u00f2 anche manifestarsi <b>scollegato dal tenore di vita e dall\u2019autosufficienza economica<\/b> ma comunque <b><i>adeguato al contributo fornito <\/i>nella vita matrimoniale<\/b>, con l\u2019obiettivo di voler svincolare le decisioni dei giudizi da qualsiasi automatismo, imponendo soluzioni ritagliate sulla specificit\u00e0 di ogni situazione familiare, da individuare caso per caso.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Una terza via dunque rispetto al passato, neppure questa esente da critiche.<\/p>\n<p>Si riflette sul fatto che anche tale soluzione rischi di determinare applicazioni disomogenee sul territorio nazionale. Agli esperti \u00e8 parso, ad esempio, contraddittorio voler subordinare l\u2019accertamento della valutazione circa la debenza dell\u2019assegno, all\u2019esame di criteri (i sacrifici, il nesso tra lo squilibrio delle situazioni economiche e la valutazione che possa rimanere tale) sempre presenti nell\u2019ambito di un rapporto di coppia, ma a cui occorrer\u00e0 attribuire un peso specifico differente, a seconda dei singoli casi.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>In pi\u00f9, la sovrabbondanza di passaggi logici e ragionamenti della sentenza, si teme possa allargare le maglie interpretative dei singoli Giudici, in maniera non controllata e, quindi, ingiusta. <span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Tina Caforio\u00a0 Ai pi\u00f9 l\u2019intervento delle Sezioni Unite in materia (dell\u201911\/07\/2018, n.18287) pu\u00f2 essere parso come un ritorno al passato, quasi necessario e gridato a gran voce, dopo l\u2019eco suscitato dalla sentenza pronunciata (sempre dalla Corte di Cassazione) nel maggio 2017 (n. 11504) i cui principi non sempre i Tribunali di merito hanno mostrato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4787,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,52,61],"tags":[],"class_list":["post-6406","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-news-homepage","category-newsletter"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6406"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6406\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}