{"id":6404,"date":"2019-02-07T16:21:41","date_gmt":"2019-02-07T15:21:41","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=6404"},"modified":"2019-02-07T16:21:41","modified_gmt":"2019-02-07T15:21:41","slug":"la-struttura-sanitaria-e-responsabile-anche-se-il-medico-non-e-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/la-struttura-sanitaria-e-responsabile-anche-se-il-medico-non-e-dipendente\/","title":{"rendered":"La struttura sanitaria \u00e8 responsabile anche se il medico non \u00e8 dipendente"},"content":{"rendered":"<p><i>di Rosa Pantone<\/i><\/p>\n<p>La Suprema Corte di Cassazione \u2013 con la sentenza n. 1043 del 17 gennaio 2019 \u2013 si pronuncia sulla questione relativa alla responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria nel caso peculiare in cui il chirurgo operante non sia dipendente di quest\u2019ultima e abbia eseguito l\u2019intervento chirurgico in assenza del consenso informato del paziente.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, il paziente veniva sottoposto a un\u2019operazione volta alla rimozione delle calcificazioni ove il chirurgo fratturava una porzione del femore destro, poi ingabbiato con un presidio metallico, senza che di ci\u00f2 il paziente medesimo fosse stato reso edotto tanto prima quanto dopo l\u2019operazione.<\/p>\n<p>Il danneggiato citava in giudizio la Casa di Cura chiedendo la condanna di quest\u2019ultima \u2013 in via solidale con il medico \u2013 al risarcimento dei danni sub\u00ecti tanto per effetto della non corretta esecuzione dell\u2019intervento chirurgico, quanto per l\u2019assenza di adeguato consenso informato, domanda che veniva integralmente rigettata.<\/p>\n<p>In sede di gravame, la Corte d\u2019Appello adita confermava il rigetto della domanda risarcitoria affermando all\u2019uopo che la domanda avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente nei confronti del medico.<\/p>\n<p>Con la sentenza in esame, gli Ermellini, nel cassare la sentenza di secondo grado, hanno ritenuto operante il principio in forza del quale la Casa di Cura risponde a titolo contrattuale dei danni sub\u00ecti dal paziente, per fatto proprio, sia quando questi siano dipesi dalla sua inadeguatezza, sia quando siano dipesi dalla colpa dei sanitari e a prescindere dal fatto che siano dipendenti della struttura sanitaria medesima.<\/p>\n<p>Per la Corte di Cassazione, inoltre, bisogna distinguere il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all\u2019assenza di un\u2019adeguata informazione, da quello in cui si dolga dell\u2019omessa liquidazione del danno discendente da tale condotta omissiva, per il solo fatto della lesione del diritto ad autodeterminarsi.<\/p>\n<p>Nel primo caso, \u201c<i>il medico pu\u00f2 essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l\u2019intervento<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>Nel secondo caso, invece, \u201c<i>l\u2019inadempimento dell\u2019obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente pu\u00f2 assumere rilievo ai fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute a condizione che sia allegata e provata dall\u2019attore l\u2019esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilit\u00e0 imposta dai doveri di solidariet\u00e0 sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi<\/i>\u201d<i>.<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Rosa Pantone La Suprema Corte di Cassazione \u2013 con la sentenza n. 1043 del 17 gennaio 2019 \u2013 si pronuncia sulla questione relativa alla responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria nel caso peculiare in cui il chirurgo operante non sia dipendente di quest\u2019ultima e abbia eseguito l\u2019intervento chirurgico in assenza del consenso informato del paziente. 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