{"id":6400,"date":"2019-02-07T16:15:36","date_gmt":"2019-02-07T15:15:36","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=6400"},"modified":"2019-02-07T16:15:36","modified_gmt":"2019-02-07T15:15:36","slug":"il-fenomeno-web-radio-e-il-rispetto-della-normativa-sul-diritto-dautore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/il-fenomeno-web-radio-e-il-rispetto-della-normativa-sul-diritto-dautore\/","title":{"rendered":"Il fenomeno Web Radio e il rispetto della normativa sul diritto d\u2019autore."},"content":{"rendered":"<p><i>di Giada Iovino<\/i><\/p>\n<p>Il fenomeno Web Radio \u00e8 stato recentemente sottoposto all\u2019attenzione della Corte di Cassazione Penale in relazione al contributo economico che SIAE (Societ\u00e0 Italiana degli Autori ed Editori) e SFC (Consorzio Fonografici) percepiscono al fine del rilascio delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per la lecita trasmissione di brani musicali via web nel rispetto della normativa sul diritto d\u2019autore e gli altri diritti ad esso connessi.<br \/>\nIl Procuratore Generale presso la Corte d\u2019Appello di Venezia ha infatti proposto ricorso per Cassazione affermando la violazione della legge sul diritto d\u2019autore in capo ad un soggetto che gestiva una web radio <b>senza<\/b> aver pagato i dovuti diritti al SCF, affermando l\u2019erroneit\u00e0 della sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell\u2019illecito penale, la Corte identificava lo scopo di lucro come elemento necessario. Richiamando quanto stabilito dall\u2019art. 171- ter della legge n. 633\/1914 sulla protezione del diritto d\u2019autore e degli altri diritti connessi, la Corte ha ribadito che, il fine di lucro costituisce carattere essenziale dell\u2019ipotesi delittuosa. Richiamando una precedente pronuncia, la Corte ha ribadito che deve sussistere \u201c<i>un guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale ai fini della configurazione dell\u2019illecito, non essendo sufficiente per ritenerlo sussistente un qualsiasi vantaggio di altro genere, non apprezzabile economicamente<\/i>\u201d (Cass., n 45567\/2010). Nel caso in esame, l\u2019imputato gestiva una web radio fondata dalla figlia con alcuni compagni universitari che, dopo aver realizzato un giornale online, solo successivamente avevano dato vita ad un canale audio per diffondere in un primo momento le notizie ed in seguito anche brani musicali. Per tale ragione l\u2019imputato si era attivato per richiedere le autorizzazioni necessarie a tal scopo alla SIAE, sottoscrivendo con la stessa una licenza che consentisse il caricamento di file musicali nella banca digitale della radio. Oltre ad aver avuto contatti con la SIAE, l\u2019imputato si era inoltre rivolto anche al SCF, dal quale aveva ottenuto espresso consenso alla promozione radiofonica dei brani musicali, senza tuttavia aver pagato alcun contributo economico al suddetto consorzio.<br \/>\nLa Corte ha statuito che nel caso di specie non \u00e8 configurabile lo scopo di lucro in quanto sia la radio che la testata giornalistica, si sostenevano mediante donazioni di un\u2019associazione no profit alimentata quasi interamente dello stesso imputato. Pertanto, nonostante quest\u2019ultimo risultasse finanziatore della web radio, non ricavava alcun utile dalla gestione della stessa e non era, quindi, ravvisabile alcuna attivit\u00e0 economicamente valutabile scaturente dalla gestione della web radio, motivando- pertanto- l\u2019insussistenza della violazione della normativa della legge sul diritto d\u2019autore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giada Iovino Il fenomeno Web Radio \u00e8 stato recentemente sottoposto all\u2019attenzione della Corte di Cassazione Penale in relazione al contributo economico che SIAE (Societ\u00e0 Italiana degli Autori ed Editori) e SFC (Consorzio Fonografici) percepiscono al fine del rilascio delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per la lecita trasmissione di brani musicali via web nel [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6285,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,52,61],"tags":[],"class_list":["post-6400","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-news-homepage","category-newsletter"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6400"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6400\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}