{"id":6289,"date":"2018-12-05T16:47:48","date_gmt":"2018-12-05T15:47:48","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=6289"},"modified":"2018-12-05T16:47:48","modified_gmt":"2018-12-05T15:47:48","slug":"la-ripartizione-dellonere-della-prova-nella-responsabilita-da-prodotto-difettoso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/la-ripartizione-dellonere-della-prova-nella-responsabilita-da-prodotto-difettoso\/","title":{"rendered":"La ripartizione dell\u2019onere della prova nella responsabilit\u00e0 da prodotto difettoso"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><i>di Rosa Pantone<\/i><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 novembre 2018, n. 29828 \u2013 prendendo le mosse dalla domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, sub\u00ecto in conseguenza di un sinistro causato dall\u2019esplosione anticipata di un fuoco pirotecnico \u2013 si pronuncia sulla ripartizione dell\u2019onere probatorio nella responsabilit\u00e0 da prodotto difettoso.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">In particolare, gli Ermellini, nella fase preliminare del loro <i>iter<\/i> argomentativo, definiscono difettoso non ogni prodotto insicuro bens\u00ec quel \u201c<i>prodotto che non offra la sicurezza che ci si pu\u00f2 legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto \u00e8 stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all\u2019uso per il quale il prodotto pu\u00f2 essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto \u00e8 stato messo in circolazione<\/i>\u201d.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">In ordine all\u2019onere della prova \u2013 rispetto a quanto affermato nei precedenti orientamenti giurisprudenziali in virt\u00f9 dei quali il danneggiato avrebbe dovuto provare il solo danno \u2013 incombe su quest\u2019ultimo la prova del danno, il difetto (che deve aver provocato effetti di carattere materiale o fisico) e il nesso eziologico tra difetto e danno. Sul produttore, invece, incombe la \u201cprova liberatoria\u201d, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva al momento in cui \u00e8 stato messo in commercio il bene ovvero che il difetto medesimo non poteva essere riconoscibile e\/o individuabile in base alle conoscenze tecnico\/scientifiche del tempo in cui il bene medesimo \u00e8 stato prodotto.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">In altri termini, secondo l\u2019 orientamento giurisprudenziale introdotto con la sentenza in esame, la responsabilit\u00e0 da prodotto difettoso integra una responsabilit\u00e0 presunta e non oggettiva ovvero la prova della difettosit\u00e0 del prodotto pu\u00f2 essere data anche per presunzioni semplici ai sensi dell\u2019art. 2729 cod. civ.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Il Giudice, pertanto, acquisita tramite fonti materiali di prova la conoscenza di un fatto secondario, pu\u00f2 dedurre l\u2019esistenza di un fatto ignoto a condizione che le presunzioni abbiano il requisito della gravit\u00e0, della precisione e della concordanza \u201c<i>giacch\u00e9 gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza, essendo invero inammissibile la c.d. praesumptio de paesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivare da essa un\u2019altra presunzione<\/i>\u201d.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Rosa Pantone La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 novembre 2018, n. 29828 \u2013 prendendo le mosse dalla domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, sub\u00ecto in conseguenza di un sinistro causato dall\u2019esplosione anticipata di un fuoco pirotecnico \u2013 si pronuncia sulla ripartizione dell\u2019onere probatorio nella responsabilit\u00e0 da prodotto difettoso. In [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6198,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,52,61],"tags":[],"class_list":["post-6289","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-news-homepage","category-newsletter"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}