{"id":6284,"date":"2018-12-05T16:40:32","date_gmt":"2018-12-05T15:40:32","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=6284"},"modified":"2018-12-05T16:40:32","modified_gmt":"2018-12-05T15:40:32","slug":"bilanciamento-di-diritti-quando-il-diritto-di-cronaca-prevale-sul-diritto-alloblio-auspicata-una-pronuncia-a-sezioni-unite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/bilanciamento-di-diritti-quando-il-diritto-di-cronaca-prevale-sul-diritto-alloblio-auspicata-una-pronuncia-a-sezioni-unite\/","title":{"rendered":"Bilanciamento di diritti: quando il diritto di cronaca prevale sul diritto all\u2019oblio? Auspicata una pronuncia a Sezioni Unite"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">di Giada Iovino<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">La Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il delicato tema relativo al bilanciamento tra il diritto all\u2019oblio, posto a tutela della riservatezza del singolo, ed il diritto di cronaca, al servizio dell\u2019interesse dei consociati ad essere informati.<br \/>\nCon sentenza n. 6919 del 20 marzo 2018, i Giudici, sulla scia della giurisprudenza europea, hanno statuito che, al fine di una legittima compressione del diritto all\u2019oblio in favore del diritto di cronaca, devono essere presi in considerazione specifici e determinati presupposti, quali: il contributo che la diffusione dell&#8217;immagine o della notizia, relativa a fatti avvenuti nel passato, reca in un dibattito di interesse pubblico; la presenza di un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione e conoscenza; l\u2019elevato grado di notoriet\u00e0 del soggetto a cui l\u2019immagine o la notizia si riferisce, sulla base di una peculiare posizione che lo stesso riveste all\u2019interno della vita pubblica del Paese; la veridicit\u00e0 e l\u2019affidabilit\u00e0 delle fonti utilizzate; le modalit\u00e0 esperite per ottenere e divulgare la notizia, non eccedenti lo scopo informativo, e prive di insinuazioni e considerazioni personali; la preventiva comunicazione all\u2019interessato circa la ripubblicazione dell\u2019immagine o della notizia che lo riguarda, in modo da garantire a quest\u2019ultimo il diritto di replica.<br \/>\nSempre la medesima Corte pi\u00f9 recentemente, con ordinanza interlocutoria n. 28084 del 5 novembre 2018, ha rilevato che dalla lettura della suindicata pronuncia (<i>Cass. Civile n. 6919, 20 marzo 2018<\/i>), tuttavia non si \u00e8 in grado di evincere se tali presupposti siano richiesti in via concorrente o in via alternativa tra loro, conseguentemente il quadro giurisprudenziale sotto questo profilo rimane incerto.<br \/>\nLa Corte inoltre evidenzia che la pronuncia in questione non tiene in considerazione il Regolamento Europeo n. 2016\/679 relativo al trattamento dei dati personali (c.d. GDPR), essendo lo stesso entrato in vigore successivamente.<br \/>\nPer tale ragione, la Corte di Cassazione ha rilevato che, alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo, si configura come questione di massima importanza una pronuncia delle Sezioni Unite sul punto, e pertanto, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte per l\u2019eventuale, oltre che auspicata, assegnazione. Il ragionamento sotteso a tale affermazione risiede nel fatto che lo stesso principio di certezza del diritto impone l\u2019individuazione di criteri univoci da applicare nei casi concreti, al fine di conoscere in modo preventivo i casi in cui il diritto di cronaca prevale legittimamente sul diritto all\u2019oblio, e di conseguenza, determinare quando sulla base di un pubblico interesse, la ripubblicazione di vicende passate del singolo soggetto non violi il diritto di quest\u2019ultimo ad essere \u201cdimenticato\u201d.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giada Iovino La Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il delicato tema relativo al bilanciamento tra il diritto all\u2019oblio, posto a tutela della riservatezza del singolo, ed il diritto di cronaca, al servizio dell\u2019interesse dei consociati ad essere informati. 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