{"id":5846,"date":"2018-10-04T17:51:27","date_gmt":"2018-10-04T15:51:27","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=5846"},"modified":"2018-10-04T17:51:27","modified_gmt":"2018-10-04T15:51:27","slug":"trust-strumento-duttile-e-straordinario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/trust-strumento-duttile-e-straordinario\/","title":{"rendered":"Trust : strumento duttile e straordinario"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5846\" class=\"elementor elementor-5846 elementor-bc-flex-widget\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f87b57e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6f87b57e\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-59a0e1c4\" data-id=\"59a0e1c4\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3555a7b7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3555a7b7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>di <em>Avv. Prof. Guido Luigi Battagliese<\/em><\/p><p><em>\u00a0<\/em><\/p><p><span style=\"font-size: 15px;\">Il trust \u00e8 uno strumento tipico dei paesi di Common Law , ma \u00e8 anche lo strumento ordinario pi\u00f9 usato in tutto il mondo, Italia compresa, per la conservazione e gestione di un patrimonio, cos\u00ec come le societ\u00e0 sono lo strumento tipico per l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale. Con la <\/span><u style=\"font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;\">legge n. 364 del 16 ottobre 1989, che ha ratificato <\/u><span style=\"font-size: 15px;\">la Convenzione de L\u2019Aja del 1.7.1985, relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, l\u2019Italia, a partire dal 1.1.1992, ha introdotto nel proprio ordinamento giuridico l\u2019istituto del trust equiparandolo agli altri strumenti di diritto privato di derivazione civilistica.<\/span><\/p><p>Ai sensi dell&#8217;art. 2 della Convenzione, un trust \u00e8 un atto di disposizione privata per mezzo del quale uno o pi\u00f9 soggetti, detti Istituenti o Disponenti,\u00a0 pongono dei beni o dei diritti (propriet\u00e0 immobiliari, partecipazioni societarie, titoli o contanti) sotto il controllo di un altro soggetto (di solito, nella pratica, non soltanto una persona ma anche un ristretto gruppo di individui ovvero una trust company) chiamato Trustee, che assume il compito di custodire, amministrare, gestire e impiegare tali beni nell&#8217;esclusivo interesse di altri soggetti (ovvero di un gruppo) detti Beneficiari o per la realizzazione di uno specifico Scopo pubblico. In Italia, perch\u00e9 ci\u00f2 avvenga, viene trasferita al trustee la titolarit\u00e0 dei beni stessi.<\/p><p>Tuttavia, ci\u00f2 che caratterizza il trust e che lo rende utile in una molteplicit\u00e0 di situazioni, \u00e8 la separazione della titolarit\u00e0 dei beni del fondo in trust dal patrimonio personale dei trustees che ne sono i legittimi titolari, il che rende questa massa patrimoniale autonoma e insensibile alle vicende personali e patrimoniali dei trustees medesimi. Questi, in ogni tempo, dovranno perseguire esclusivamente l\u2019interesse dei beneficiari o lo scopo affidatogli, non il\u00a0 proprio e, al termine del trust, dovr\u00e0 a sua volta trasferire la propriet\u00e0 dei beni residui ai beneficiari finali, secondo le indicazioni contenute nell\u2019atto istitutivo. Anche per questo motivo, persino i disponenti possono rivestire la funzione di trustee. Un equivoco ricorrente \u00e8 ritenere che i beni siano di propriet\u00e0 del trust. Infatti un trust, diversamente che una societ\u00e0, non pu\u00f2 possedere beni; non \u00e8 un soggetto bens\u00ec \u00e8 un Fondo di cui i titolari sono i trustees, senza per\u00f2 che ci\u00f2 comporti l\u2019accrescimento del loro patrimonio personale e quindi senza che si produca un effetto di arricchimento.<\/p><p>Non esiste una \u201ctipica utilizzazione\u201d del Trust , cos\u00ec come non esiste \u201cun\u201d Trust, ma piuttosto molteplici Trusts, come molteplici sono i campi di utilizzazione, che vengono studiati caso per caso da professionisti esperti secondo le esigenze dei clienti.<\/p><p>TRUST: CAMPI DI PREVALENTE APPLICAZIONE<\/p><p>Precisato, dunque,\u00a0 che non esiste una \u201ctipica utilizzazione\u201d del Trust , cos\u00ec come non esiste \u201cun\u201d Trust, \u00e8 utile completare il quadro generale andando a vedere da vicino quelle che, per mia esperienza, sono le applicazioni pi\u00f9 interessanti, e non sempre cos\u00ec scontate:<\/p><ul><li>Trust per la famiglia<\/li><\/ul><ol><li>Tutela di soggetti deboli<\/li><li>Disposizioni successorie<\/li><li>Detenzione e prestito di Opere d\u2019Arte<\/li><\/ol><ul><li>Trust per l\u2019imprenditore<\/li><\/ul><ol><li>Passaggio generazionale<\/li><li>Detenzione quote Societarie<\/li><li>Patti parasociali<\/li><\/ol><ul><li>Trust di garanzia<\/li><\/ul><ol><li>Costituzione di garanzia<\/li><li>Depositi fiduciari<\/li><li>Escrow account<\/li><\/ol><p>Alcune di questi meritano una particolare attenzione:<\/p><p>IL TRUST PER LA DETENZIONE E IL PRESTITO DI OPERE D\u2019ARTE<\/p><p>Questo particolare impiego nasce dalla considerazione che negli ultimi anni molte persone hanno deciso di investire in oggetti di arte considerandoli beni rifugio, e che non pongono particolari problemi di circolazione (almeno che non si tratti di opere sottoposte al controllo dei Beni Culturali).<\/p><p>Importanti sono le differenze nell\u2019utilizzo di un trust rispetto ad altri strumenti (per esempio le Fondazioni), che lo fanno preferire per la sua dinamicit\u00e0, e maggiore semplicit\u00e0 di gestione, e quindi capacit\u00e0 di rispondere meglio alle esigenze tanto del collezionista quanto degli istituti museali e\/o case d\u2019arte (per esempio sui tema della custodia e del prestito, piuttosto che del crow funding).<\/p><p>IL TRUST PER LA DETENZIONE DI QUOTE \u00a0SOCIETARIE<\/p><p>Questo impiego consente di creare delle regole di governance e di partecipazione alla vita societaria in modo estremamente flessibile, potendo definire delle posizioni beneficiarie differenziate e cos\u00ec, a mero titolo esemplificativo, avere dei Beneficiari dotati di tutti i poteri\/diritti spettanti ad un socio (diritto di voto e diritto a percepire gli utili) e dei Beneficiari dotati di solo alcuni di questi poteri\/diritti (tipicamente, ma non esclusivamente, solo il diritto a percepire gli utili). Similarmente, \u00e8 possibile prevedere che vi sia una partecipazione agli utili in misura diversa dalla rappresentativit\u00e0 di voto. Tutto ci\u00f2 \u00e8 estremamente utile anche nei processi di passaggio generazionale e non pu\u00f2 essere ottenuto con le rigide regole dettate dal codice civile vigente.<\/p><p>LA SUCCESSIONE<\/p><p>Con il termine successione si indica solitamente l\u2019istituto giuridico in virt\u00f9 del quale uno o pi\u00f9 soggetti subentrano nella titolarit\u00e0 di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali a seguito della morte di una persona: trattasi della successione cd. testamentaria oppure della \u00a0successione cd. legittima o ancora in parte testamentaria e in parte legittima. Pi\u00f9 in generale per\u00f2, il termine successione indica il processo attraverso il quale un soggetto pianifica il trasferimento del proprio patrimonio ad altri soggetti, attraverso atti negoziali posti in essere durante la propria vita. In questo ambito rientrano per esempio le donazioni o gli altri negozi dispositivi fatti in vita, le polizze vita, ma soprattutto i trusts, che non si pongono necessariamente in antitesi con altri strumenti, bens\u00ec come utile, se non necessario, completamento, in particolare nell\u2019ambito della pianificazione patrimoniale e del Wealth Management che anche in Italia, da qualche anno a questa parte ha acquisito sempre maggior rilevanza.<\/p><p>PASSAGGIO GENERAZIONALE<\/p><p>Nell\u2019ambito della successione e del pi\u00f9 ampio tema della pianificazione patrimoniale, assume particolare rilevanza il passaggio generazionale delle imprese e delle aziende familiari. Secondo le pi\u00f9 accreditate stime di settore, il 60% delle piccole-medio imprese italiane \u00e8 guidato da imprenditori over 60, e di questi il 60% non ha ancora affrontato la questione del passaggio generazionale: tema imprudentemente sottovalutato nell\u2019attuale panorama aziendale, nonostante l\u2019importanza che lo contraddistingue. E\u2019 una fase inevitabile che si presenta nella vita di ogni azienda: prima o poi qualsiasi imprenditore dovr\u00e0 necessariamente \u201c<em>passare il testimone<\/em>\u201d, e si trover\u00e0 a dover scegliere se lasciare la propria impresa orfana o se, al contrario, assicurarne la continuit\u00e0. Il passaggio generazionale, invero, non deve essere interpretato come un peso da subire, quanto piuttosto come un momento fisiologico della vita di un\u2019impresa, un\u2019ottima occasione per adeguarla alle sfide di un mercato sempre pi\u00f9 globale e competitivo. Una problematica cos\u00ec complessa necessita di essere affrontata per tempo, al mirato fine di garantire un futuro sicuro alla propria azienda. Ci\u00f2 richiede un\u2019attivit\u00e0 di programmazione anticipata, allo scopo di individuare la strategia migliore per il \u201c<em>passaggio<\/em>\u201d dell\u2019intero patrimonio aziendale. Un\u2019adeguata pianificazione consentir\u00e0, infatti, di gestire e governare al meglio il trapasso e dovr\u00e0 avere riguardo alle dinamiche aziendali, tanto quanto a quelle familiari, e tenere in considerazione gli aspetti industriali, legali e fiscali. Il trust \u00e8 notoriamente lo strumento pi\u00f9 efficace (e pi\u00f9 utilizzato) per il conseguimento di questi obiettivi per la sua duttilit\u00e0 e dinamicit\u00e0, nonch\u00e9 l\u2019assenza di rigidit\u00e0 normative e\/o di schemi prestabiliti. \u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Avv. Prof. Guido Luigi Battagliese \u00a0 Il trust \u00e8 uno strumento tipico dei paesi di Common Law , ma \u00e8 anche lo strumento ordinario pi\u00f9 usato in tutto il mondo, Italia compresa, per la conservazione e gestione di un patrimonio, cos\u00ec come le societ\u00e0 sono lo strumento tipico per l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale. 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