{"id":5657,"date":"2018-06-15T18:31:46","date_gmt":"2018-06-15T16:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=5657"},"modified":"2018-06-15T18:31:46","modified_gmt":"2018-06-15T16:31:46","slug":"lautonoma-risarcibilita-del-danno-da-lesione-del-diritto-di-autodeterminazione-terapeutica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/lautonoma-risarcibilita-del-danno-da-lesione-del-diritto-di-autodeterminazione-terapeutica\/","title":{"rendered":"L\u2019autonoma risarcibilit\u00e0 del danno da lesione del diritto di autodeterminazione terapeutica"},"content":{"rendered":"<p>di <em>Lorenzo Labruna<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019evoluzione dell\u2019approccio terapeutico verso il modello della c.d. medicina collaborativa ha portato alla progressiva valorizzazione degli obblighi informativi in capo al medico, ci\u00f2 al fine della promozione di un ruolo pi\u00f9 attivo dell\u2019assistito nella scelta della terapia.<\/p>\n<p>Con la recente Sentenza n. 7248 del 23 marzo 2018, la corte di Cassazione ha confermato come la violazione di tali obblighi possa essere fonte autonoma di responsabilit\u00e0 non patrimoniale per la lesione del diritto all\u2019autodeterminazione. Nel caso in commento una paziente chiedeva al proprio ginecologo il risarcimento dei danni \u2013 patrimoniali e non \u2013 per la nascita del figlio con una grave sofferenza fetale e conseguente anossia da parto. La paziente aveva precedentemente subito la somministrazione di una terapia farmacologica induttiva del travaglio, senza per\u00f2 che fosse stata adeguatamente informata dei rischi tipici connessi a tale pratica medica.<\/p>\n<p>La corte d\u2019Appello, pur avendo accertato l\u2019assenza di un valido consenso informato, aveva respinto la risarcibilit\u00e0\u00a0<em>ex se<\/em>\u00a0di tale violazione ed aveva al contempo escluso il nesso eziologico fra la condotta del ginecologo e le patologie successivamente riscontrate nel neonato.<\/p>\n<p><em>Vice versa<\/em>, il Giudice di legittimit\u00e0 ha riconosciuto l\u2019autonoma rilevanza \u2013 ai fini risarcitori \u2013 della violazione dell\u2019obbligo informativo del medico. Secondo la Corte, l\u2019assenza di consenso informato pu\u00f2 dare luogo a due tipi di danno. Nel primo, il pregiudizio si configura nelle conseguenze invalidanti della procedura medica ed il risarcimento \u00e8 dovuto quando il paziente \u2013 se fosse stato correttamente informato \u2013 avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia. Nel secondo tipo di danno, invece, il pregiudizio consiste nella violazione del diritto all\u2019autodeterminazione\u00a0<em>ex se<\/em>. In questo caso il risarcimento \u00e8 svincolato dalle eventuali conseguenze dell\u2019intervento e, per la sua configurazione, \u00e8 sufficiente che la violazione dell\u2019onere informativo abbia compresso la libert\u00e0 di scelta del paziente in ordine alla sottoposizione del proprio corpo alla terapia. (<em>inter alia,\u00a0<\/em>Cass. 24074\/17 e 16503\/17).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, il paziente ha il diritto a \u00ab<em>conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell\u2019intervento medico, onde prepararsi ed affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza<\/em>\u00bb. \u00c8 dunque configurabile la sussistenza di un danno non solo quando l\u2019assenza di informazione si sia concretizzata in una patologia, ma anche semplicemente quando l\u2019omissione del medico non abbia permesso al paziente di valutare adeguatamente le conseguenze della terapia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Lorenzo Labruna &nbsp; L\u2019evoluzione dell\u2019approccio terapeutico verso il modello della c.d. medicina collaborativa ha portato alla progressiva valorizzazione degli obblighi informativi in capo al medico, ci\u00f2 al fine della promozione di un ruolo pi\u00f9 attivo dell\u2019assistito nella scelta della terapia. 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