{"id":5372,"date":"2018-06-04T20:06:37","date_gmt":"2018-06-04T18:06:37","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=5372"},"modified":"2018-06-04T20:06:37","modified_gmt":"2018-06-04T18:06:37","slug":"liberazione-del-debitore-in-caso-di-pagamento-estorto-con-frode","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/liberazione-del-debitore-in-caso-di-pagamento-estorto-con-frode\/","title":{"rendered":"Liberazione del debitore in caso di pagamento estorto con frode"},"content":{"rendered":"<p><em>di Eugenio Francesco Chiaravalloti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Noti e diffusi sono i vantaggi della Rete, della corrispondenza elettronica e dei pagamenti via Internet; ma a tanto consegue inevitabilmente qualche problematica altrettanto rilevante, nel caso in cui un soggetto approfitti di tali mezzi per scopi illeciti.<\/p>\n<p>Il caso, pi\u00f9 volte occorso nelle ultime settimane, trova origine nella circostanza che il debitore ha adempiuto la propria prestazione effettuando il pagamento a un soggetto, diverso dal creditore, che ne ha fraudolentemente assunto le vesti, violato il di lui sistema informatico e inviato al debitore una richiesta di pagamento a diverso IBAN da un indirizzo email pressoch\u00e9 identico all\u2019originale, interloquendo con il debitore nei medesimi termini e atteggiamenti e riportando in calce tutte le precedenti, effettive, comunicazioni intercorse tra i due ignari soggetti, a tal punto da ingenerare il pi\u00f9 completo affidamento in capo al debitore.<\/p>\n<p>Il comportamento truffaldino gi\u00e0 si presta a integrare gli estremi del delitto di frode informatica ex art. 640\u2013<em>ter<\/em> Cod. Pen. (precipuamente, <em>phishing<\/em>), ma dal punto di vista civilistico il pi\u00f9 agevole riferimento normativo appare quello all\u2019art. 1189, 1\u00b0 c., Cod. Civ., in virt\u00f9 del quale \u201c<em>il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanza univoche, \u00e8 liberato se prova di essere stato in buona fede<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La <em>bona fides<\/em> assurge pertanto a requisito soggettivo e non \u00e8 presunta. Si pu\u00f2 quindi ritenere integrata nella misura in cui, adoperando la dovuta diligenza del buon padre di famiglia, non sarebbe stato altrimenti possibile rendersi conto dell\u2019errore, data la destrezza del soggetto terzo.<\/p>\n<p>Peraltro, ai sensi di un\u2019opportuna Cassazione Civile (Sez. II, 11\/09\/2013, n. 20847) l\u2019erroneo convincimento del debitore, il quale abbia confidato senza sua colpa nella situazione apparente, dev\u2019essere determinato da un comportamento colposo di colui<em> \u201cche abbia fatto sorgere nel <\/em>solvens<em> in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realt\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Orbene, una simile colpa \u00e8 da ravvisarsi proprio nel comportamento del creditore di non aver predisposto sufficientemente idonee misure tecnico-informatiche al fine di scongiurare l\u2019accesso abusivo al <em>proprio<\/em> sistema informatico ad opera di terzi. Ci\u00f2, <em>a fortiori<\/em>, alla luce della recentissima introduzione del nuovo Regolamento europeo sulla Privacy \u201cGDPR\u201d n. 679\/2016, nel quale \u00e8 previsto un preciso onere di dotazione di adeguate misure atte a scongiurare una simile dispersione di informazioni (c.d. \u201c<em>Data Breach<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>Il fatto che da tale situazione sia originato l\u2019adempimento del debitore, pur a un soggetto terzo, non pu\u00f2 pertanto addebitarsi a comportamento, neanche colposo, di quest\u2019ultimo, dovendosi invero ritenerlo integralmente liberato della sua obbligazione e porre tali conseguenze nella sfera di rischio e di competenza del creditore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Eugenio Francesco Chiaravalloti &nbsp; Noti e diffusi sono i vantaggi della Rete, della corrispondenza elettronica e dei pagamenti via Internet; ma a tanto consegue inevitabilmente qualche problematica altrettanto rilevante, nel caso in cui un soggetto approfitti di tali mezzi per scopi illeciti. 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