{"id":5361,"date":"2018-06-04T19:51:06","date_gmt":"2018-06-04T17:51:06","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=5361"},"modified":"2018-06-04T19:51:06","modified_gmt":"2018-06-04T17:51:06","slug":"la-start-up-innovativa-puo-fallire-si-se-manca-in-concreto-dei-suoi-requisiti-fondamentali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/la-start-up-innovativa-puo-fallire-si-se-manca-in-concreto-dei-suoi-requisiti-fondamentali\/","title":{"rendered":"La start-up innovativa pu\u00f2 fallire? S\u00ec, se manca in concreto dei suoi requisiti fondamentali"},"content":{"rendered":"<p><em>di Andrea Biglia<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quanto pronunciato dal Tribunale Civile di Udine nella recente sentenza 25\/2018, pubblicata lo scorso 22 maggio, segna un importante passo avanti in materia di procedure concorsuali applicabili ad una start up innovativa in caso di insolvenza.<\/p>\n<p>Nel caso in esame il Giudice ha ritenuto di dichiarare il fallimento di una s.r.l. in liquidazione iscritta nella sezione delle start up innovative in conseguenza della carenza dei requisiti propri della fattispecie.<\/p>\n<p>Partendo dall\u2019analisi di quanto sancito ai sensi dell\u2019articolo 31 c. 1 del D.L. 179\/2012, convertito nella legge 221\/2012, la start up innovativa risulta soggetta al solo istituto del sovraindebitamento previsti dalla Legge 3\/2012 e non alle procedure previste dalla L.F.. Al comma 4 del medesimo articolo viene previsto poi che detta esenzione\u00a0 cessa di esistere qualora la start up perda uno dei requisiti previsti dall\u2019art. 25 prima della scadenza del termine di cinque anni dalla data di costituzione.<\/p>\n<p>La perdita dei requisiti deve risultare, continua la norma, dal periodico aggiornamento della apposita sezione del registro delle imprese riservato alle start-up.<\/p>\n<p>La difesa di parte resistente era basata in gran parte sul carattere costitutivo sia dell\u2019iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese sia del periodico aggiornamento dei requisiti ai sensi dell\u2019articolo 25 del D.L. 179\/2012. Ad avviso dei difensori perci\u00f2, il Giudice avrebbe dovuto rigettare <em>de plano<\/em> le istanze presentate dai creditori.<\/p>\n<p>La tesi esposta non \u00e8 riuscita a persuadere il Tribunale che ha sottolineando, nella propria decisione, in primo luogo come lo stesso Giudice possa disapplicare gli atti di natura amministrativa (come le delibere di iscrizione in una particolare sezione del R.I.) eventualmente non conformi alla legge e, in secondo luogo, che in base alla L.F. \u00e8 onere della societ\u00e0 debitrice dimostrare la propria esenzione dalle procedure concorsuali.<\/p>\n<p>Acclarata quindi la possibilit\u00e0 di accertare, in sede pre-fallimentare, l\u2019effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l\u2019attribuzione della qualifica di start up innovativa, il Collegio ha riscontrato che, nel caso di specie, non venivano soddisfatti i requisiti dell\u2019art. 25.<\/p>\n<p>La citata norma, infatti, pone condizioni precise come, tra tutte, quella che la societ\u00e0 debba essere \u00ab<em>titolare, depositaria o licenziataria di almeno un diritto di privativa relativa a un\u2019invenzione industriale o biotecnologica<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, invece, \u00e8 emerso come la societ\u00e0 avesse presentato solamente una domanda di brevetto per di pi\u00f9 successivamente alla messa in liquidazione della societ\u00e0; ad avviso del Giudice la sola presentazione della domanda non pu\u00f2 essere ritenuta requisito sufficiente ad integrare il concetto di \u201cdepositario di privativa industriale\u201d.<\/p>\n<p>Verificata la sussistenza dei requisiti dimensionali <em>ex <\/em>art. 1 L.F., il Giudice ha quindi dichiarato il fallimento della s.r.l. in liquidazione poich\u00e9 sprovvista in concreto delle caratteristiche proprie della fattispecie della start-up innovativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Andrea Biglia &nbsp; Quanto pronunciato dal Tribunale Civile di Udine nella recente sentenza 25\/2018, pubblicata lo scorso 22 maggio, segna un importante passo avanti in materia di procedure concorsuali applicabili ad una start up innovativa in caso di insolvenza. 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