{"id":3206,"date":"2017-03-27T17:00:23","date_gmt":"2017-03-27T15:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/oldmartinez.testsviluppo.it\/?p=3206"},"modified":"2017-03-27T17:00:23","modified_gmt":"2017-03-27T15:00:23","slug":"uber-pop-e-concorrenza-sleale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.martinez-novebaci.it\/en\/uber-pop-e-concorrenza-sleale\/","title":{"rendered":"Uber pop \u00e8 concorrenza sleale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;\">di <em>Cristina Cordaro<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;\">Con sentenza depositata in data 1 marzo 2017, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda promossa da Uber contro le associazioni di categoria dei tassisti, dichiarando &#8220;sleale\u201d la concorrenza svolta&#8221; dalla multinazionale con i &#8220;drivers reclutati attraverso il servizio gi\u00e0 denominato &#8216;UberPop&#8217; ed inibendo &#8220;l&#8217;utilizzazione sul territorio nazionale dell&#8217;app&#8221;.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;\">Tale applicazione offriva un servizio di trasporto, a richiesta, occasionale, su un percorso stabilito di volta in volta dal trasportato e consentiva agli utenti di visualizzare in tempo reale sul proprio schermo del cellulare la posizione delle vetture in servizio disponibili e di effettuare la chiamata a quella libera pi\u00f9 vicina. Ricevuta la chiamata, il driver raggiungeva e prelevava nel luogo di partenza l\u2019utente, il quale, una volta a bordo, comunicava all\u2019autista il luogo di destinazione. Il pagamento della corsa avveniva, poi, su di un conto corrente estero intestato ad Uber, previa registrazione sul relativo sito internet.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;\">Muovendo dall\u2019esame dell\u2019attivit\u00e0 svolta con il servizio UberPop, i Giudici piemontesi hanno rilevato come detto servizio non differisse da quello offerto dagli operatori taxi, in quanto \u201c<em>la predisposizione dell\u2019app serve chiaramente a mettere in contatto la domanda e l\u2019offerta del servizio di trasporto<\/em>\u201d, analogamente a quanto accade nel tradizionale servizio di radio taxi, ancorch\u00e9 realizzato con modalit\u00e0 pi\u00f9 evolute.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;\">Tuttavia, i conducenti gestiti e organizzati da Uber, a differenza di tutti gli operatori del settore del trasporto pubblico non di linea, non osservano le norme di fonte primaria e secondaria, poste a garanzia dei cittadini e della loro sicurezza circa i requisiti, le verifiche, i presupposti e le modalit\u00e0 del servizio taxi, ivi incluso il rilascio di apposita licenza da parte del Comune. Secondo quanto allegato e documentato, infatti, le condizioni richieste per diventare autisti di UberPop sono: avere almeno 21 anni di et\u00e0, avere la patente di guida da almeno 1 anno con almeno 15 punti, non aver subito una sospensione della patente negli ultimi 10 anni, avere la fedina penale pulita, avere auto e assicurazione intestate all\u2019interessato o a un diretto familiare, avere un\u2019auto con almeno 4 posti, 4 porte e con meno di 10 anni di et\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;\">Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale adito ha ritenuto che \u201c<em>Uber e i conducenti traessero dalla molteplice violazione delle norme che regolamentano il settore un vantaggio competitivo contrario alla correttezza professionale<\/em>\u201d, offrendo sul mercato lo stesso servizio senza sottostare a controlli, autorizzazioni, orari, requisiti delle vetture e dei conducenti proponendo sul mercato tariffe estremamente pi\u00f9 vantaggiose di quelle che tutti gli altri operatori che si conformano alla legge possono offrire.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;\">Conseguentemente, il Collegio ha inibito alle parti attrici l\u2019utilizzazione sul territorio nazionale dell\u2019app denominata UberPop e, comunque, la prestazione di un servizio che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e\/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Cristina Cordaro Con sentenza depositata in data 1 marzo 2017, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda promossa da Uber contro le associazioni di categoria dei tassisti, dichiarando &#8220;sleale\u201d la concorrenza svolta&#8221; dalla multinazionale con i &#8220;drivers reclutati attraverso il servizio gi\u00e0 denominato &#8216;UberPop&#8217; ed inibendo &#8220;l&#8217;utilizzazione sul territorio nazionale dell&#8217;app&#8221;. 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